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REGOLAMENTO DI
CONCESSIONE TEMPORANEA DELLE SALE DEL PALAZZO
CAMPANA
Art.1) Le sale del Palazzo Campana sono destinate ad
iniziative assunte dall’Ente, sia per propria che
per altrui ispirazione, secondo quanto disposto
dall’art.2 dello Statuto.
Art.2) Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione autorizza, di volta in volta,
secondo quanto previsto dal presente regolamento,
enti, associazioni o privati, a fruire delle sale
per manifestazioni di carattere culturale,
artistico, scientifico e sociale, su tema
specificatamente indicato.
L’autorizzazione non verrà concessa per iniziative
che si pongano esclusivamente un fine di lucro. Pari
divieto è posto per l’organizzazione nelle sale del
Palazzo di ricevimenti, cerimonie familiari,
banchetti, celebrazioni di matrimoni e, in genere,
di tutti i trattenimenti dai quali, per il loro
stesso carattere festoso, esuli in modo evidente
ogni intento educativo o culturale. Non rientrano in
tale divieto le colazioni di lavori, i coffee break,
il servizio bar, ecc. predisposti in occasioni di
manifestazioni congressuali o artistiche.
Durante le campagne elettorali le sale non verranno
concesse per iniziative di partiti, movimenti
politici e organizzazioni sindacali.
Le sale non saranno concesse altresì ai soggetti di
cui sopra per iniziative di carattere strettamente
interno (tesseramenti, raccolta di finanziamenti,
sottoscrizioni e simili)
Art.3) Non verrà concessa l’autorizzazione per le
sale riservate al funzionamento
dell’Amministrazione, per quelli dati in locazione.
Data la sua peculiarità di locale consacrato, la
Cappella può essere concessa solo per la
celebrazione di cerimonie di rito cattolico, ma non
del matrimonio. E per l’esecuzione di concerti di
musica classica.
Il cortile interno, di norma, è riservato a
manifestazioni organizzate direttamente
dall’Istituto Campana.
Art.4) Le sale potranno essere utilizzate in orario
compreso tre le ore 8.oo e le ore 20.00,
eccezionalmente potrà essere prolungato fino alle
ore 24.00.
Art.5) La richiesta per l’utilizzo delle sale dovrà
essere inoltrata, compilando l’apposito modulo di
richiesta (All.A) alla Segreteria dell’Istituto
Campana, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio
della manifestazione, salvo casi di provata urgenza.
La richiesta, nella quale sarà chiaramente indicato
il tema della manifestazione, dovrà essere
debitamente compilata e sottoscritta dal
rappresentante legale dell’associazione o dell’ente
richiedente o da suo delegato.
Verrà negata l’autorizzazione qualora le sale siano
già impegnate per riunioni o manifestazioni indette
dall’Ente o siano già state concesse ad altri enti o
associazioni. In caso di più richieste nella stessa
data per la medesima sala, essa verrà assegnata a
chi per primo avrà inoltrato regolare domanda
scritta.
Art.6) Coloro che sono autorizzati ad usufruire
delle sale dovranno versare, in contanti, o tramite
versamento sul c.c.p. n.17575600 o mediante bonifico
bancario sul conto di tesoreria intestato
all’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente
presso la Cariverona di Osimo – P.zza Gallo – a
titolo di rimborso spese, l’importo di seguito
indicato a seconda delle sale richieste:
| |
½
giornata |
giornata intera |
| AULA MAGNA |
€.
155,00 |
€. 260,00 |
| SALA DELL’ARCO |
€.
105,00* |
€. 155,00* |
| SALA “VICI” |
€. 55,00*
|
€. 80,00* |
| QUATTRO COLONNE |
€.
55,00* |
€. 80,00* |
| TEATRINO |
€. 250,00 |
€.
300,00 |
| TEATRINO per le prove |
€. 55,00* |
€. 80,00* |
| SALA BAR del Teatrino |
€.
100,00 |
€. 155,00 |
| SALA ESPOSIZIONE del
Teatrino |
€.
55,00 |
€. 80,00 |
*Nel periodo invernale verrà applicato un aumento del 50% quale
“supplemento riscaldamento” così come nel caso di
utilizzo dell’impianto refrigerante nel periodo
estivo.
Per periodi di utilizzo inferiori alla mezza
giornata sarà comunque dovuto l’importo relativo a
quest’ultima, così come sarà dovuto l’importo per
l’intera giornata nel caso le sale vengano occupate,
anche per poche ore, nel periodo anti-meridiano e
post-meridiano.
Coloro che intendono utilizzare la biglietteria
fiscale, devono specificarlo nella richiesta ed
accordarsi direttamente con la persona di fiducia
individuata da questo Istituto per il compenso a lui
spettante.
Art.7) La Sala delle Quattro Colonne e la Sala del
“Vici” potranno essere utilizzate anche per
l’allestimento di mostre temporanee, di norma per un
periodo non superiore a 15 (quindici) giorni.
Nell’orario di apertura del palazzo (da lunedì a
venerdì ore 9-12,30 e 15,30-1) i locali potrebbero
essere concessi gratuitamente, ad eccezione
dell’eventuale supplemento riscaldamento. Il sabato,
la domenica ed altri giorni festivi verranno
comunque applicate le tariffe di cui all’art.6.
Art.8) Qualora le sale venissero utilizzate oltre
l’orario di normale apertura del Palazzo, ovvero nel
corso dei giorni festivi o del sabato, alle somme
suddette sarà aggiunto un ulteriore onere
corrispondente al lavoro straordinario del personale
dipendente, nella misura di €.26,00 (ventisei) per
ogni ora o frazione. Il Consiglio di Amministrazione
si riserva di aggiornare tale cifra in relazione
alle variazioni retributive di legge in materia di
contratto di lavoro.
Art.9) Gli importi andranno versati all’accoglimento
della richiesta di concessione, secondo una delle
modalità descritte all’art.6. Entro i tre giorni
lavorativi precedenti la manifestazione, il
richiedete dovrà inoltrare alla Segreteria
dell’Ente, attestazione dell’avvenuto pagamento, se
non effettuato in contanti. In difetto della
suddetta documentazione, non verrà concessa
l’autorizzazione all’utilizzo delle sale, anche se
disponibili, salvo diverse disposizioni.
Art.10) Le sale verranno concesse nello stato e con
l’arredamento di cui si trovano; qualora
l’allestimento necessiti di mutamenti, questi
dovranno essere precisati per iscritto al momento
della richiesta.
L’allestimento delle sale, di norma durante l’orario
di apertura del Palazzo, verrà effettuato dal
personale fornito dal concessionario sotto la
sorveglianza del personale dell’Istituto.
Art.11) Gli enti, le associazioni, i privati, cui
sia stato concesso l’uso delle sale sono
responsabili, nella persona fisica del richiedente,
di ogni danno derivante alla sala, agli arredi ed
agli impianti da qualsiasi azione od omissione.
Il concessionario ha l’obbligo della vigilanza sulle
persone e della custodia delle cose e, durante il
periodo di utilizzo delle sale, è responsabile anche
dei danni prodotti a terzi. Si rende altresì
responsabile, civilmente e penalmente, di eventuali
danni a persone e cose derivanti dalla mancata
osservanza delle norme di sicurezza e, in
particolare, della capienza massima della sala
concessa.
Tutti coloro che sono stati autorizzati all’uso del
Teatrino devono consegnare alla Segreteria
dell’Ente, prima dell’utilizzo, copia attestante
l’avvenuta presentazione al Sindaco del Comune di
Osimo della comunicazione di inizio attività (All.
B).
Art.12) Il personale dipendente dell’ente, durante
le manifestazioni, non è tenuto a svolgere altra
mansione che quella di apertura e custodia della
sala stessa.
Art.13) Copia del presente regolamento verrà dato in
visione al firmatario della domanda di concessione,
che dovrà dichiarare, nell’istanza di richiesta, di
accettare senza riserva le condizioni e le
prescrizioni in esso contenute.
Art.14) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà,
in via eccezionale, di concedere l’uso gratuito
delle sale, non applicando l’art.6 e l’art.7.
In tali circostanze la prassi per l’ottenimento
delle sale e le modalità di utilizzo saranno
comunque quelle illustrate nel presente regolamento.
Art.15) L’art. 6 e l’art. 8 del regolamento non
saranno applicati nei confronti delle Istituzioni
Scolastiche, pubbliche e parificate.
L’art.6 del regolamento non sarà inoltre applicato
per iniziative organizzate direttamente ed
esclusivamente dall’Amministrazione Comunale di
Osimo e dalla Regione Marche, mentre sarà comunque
applicato l’art.8 del regolamento.
Pertanto manifestazioni che vedono l’organizzazione
congiunta di un ente pubblico o privato,
un’associazione, ecc. e di un’Istituzione suddetta,
o che si avvalgono del patrocinio della stessa non
potranno beneficiare di quanto previsto dal presente
articolo.
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